Il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha approvato, all’unanimità, le modifiche regolamentari deliberate dal Comitato Nazionale in composizione allargata nella riunione tenutasi il 1° febbraio 2020.
Vengono, pertanto, inseriti nel sito i testi definitivi del Regolamento AIA e dei Regolamenti elettivi dell’Assemblea Generale e dell’Assemblea Sezionale elettiva e, in attesa di una più approfondita valutazione delle modifiche introdotte, si segnalano le principali innovazioni:
• aumento del numero componenti eletti del Comitato Nazionale al fine di assicurare la presenza di un componente di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti, inserito nel listino dei candidati collegato al Presidente nazionale;
• introduzione di un limite dei mandati (3) per tutti gli organi elettivi centrali dell’Associazione, prevedendo, in conformità ai principi fissati dallo Statuto Federale, un ulteriore ed ultimo mandato per gli organi direttivi in carica nel quadriennio olimpico in corso, se eletti con una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti;
• conferma dell’assenza di alcun limite di mandati per i Presidenti sezionali e della necessità di un quorum qualificato (55% dei voti) per l’elezione del Presidente che abbia già ricoperto tale carica per tre o più mandati, in luogo dei precedenti due;
• modifiche associative (dimissioni non soggette ad accettazione, nuove modalità di trasferimento dalle sezioni, impugnativa delibere Assemblee sezionali, nuovi termini per le quote associative e per l’esonero di arbitri benemeriti, osservatori arbitrali e collaboratori sezionali, divieto generale di scommesse per gli appartenenti a tutti gli organi tecnici nazionali, libera attività degli arbitri nelle gare organizzate dagli istituti scolastici di appartenenza);
• modifiche tecniche (regolamentate le modalità di designazioni degli arbitri in categorie diverse da quelle di appartenenza, abolizione limiti di età per assumere la qualifica di osservatore arbitrale o per svolgere le funzioni di assistente arbitrale a livello regionale e provinciale);
• introduzione del principio per cui le delibere degli organi disciplinari sono pubbliche.